debitore irreperibile

Debitore irreperibile? Come fare affinché la notifica non sia nulla

Come fare, quando il debitore è irreperibile, affinché la notifica non sia nulla? Ai fini della notifica ex art. 143 c.p.c., pertanto quando il debitore è irreperibile, è necessario dimostrare di aver fattivamente ricercato il domicilio del destinatario.

La ricerca effettiva del debitore deve essere attestata o documentata. L’Ufficiale Giudiziario, infatti, non può limitarsi a riferire “destinatario non trovato”, ma deve svolgere tutte le indagini prevista da un’ordinaria diligenza (certificato di residenza, rintraccio debitore…) e provare di aver effettuato ogni ricerca idonea ad una notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c.

Più volte il legislatore si è espresso al riguardo (Cfr. 8638/2017 – 19012/2017- 9793/2019 – 80/2020 e molte altre) e ha ribadito, anche senza specificare le modalità di richieste ai fini del rintraccio del debitore irreperibile, che non è sufficiente un mero accesso all’anagrafe, ma occorre tentare ogni azione che provi insuperabilità dell’ignoranza, secondo l’ordinaria diligenza.

E’ nulla, infatti, la notifica al debitore ex art. 143 c.p.c. qualora sia mancata, o anche solo non sia stata attestata o documentata, la fattiva ricerca del domicilio del destinatario, secondo i canoni di normale diligenza e buona fede.

La notifica nulla impedisce la formazione del titolo esecutivo. Occorre pertanto che il notificante conformi la propria condotta all’ordinaria diligenza per superare l’ignoranza dell’indirizzo di residenza aggiornato, del domicilio di fatto o della dimora del notificando.

Per notificare un atto ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è necessario che sia dimostrata una ricerca fattiva del domicilio del debitore irreperibile e che tale attività di ricerca sia attestata o documentata.

L’Ufficiale Giudiziario, pertanto, ove non abbia rinvenuto il debitore irreperibile, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione.

Nulla la notifica, quindi, nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario la completi limitandosi al riscontro dell’assenza del debitore senza fornire alcuna indicazione circa le ulteriori ricerche svolte.

Giova rammentare come la Suprema Corte abbia chiarito che “la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione”.

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