debitore agevolato

Debitore agevolato dall’Art. 91 D.L. 18/20

In materia contrattuale, il Decreto Legge c.d. CURA ITALIA (clicca qui per scaricare il testo integrale del Decreto Cura Italia originale) prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da coronavirus debba essere “sempre” valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore e ciò, sia con riguardo al risarcimento del danno, sia in tema di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

La finalità del Decreto Legge 18 marzo 2020 parrebbe essere chiara a tutti, nonostante i refusi: agevolare il debitore che, a causa delle misure di contenimento, si trova in difficoltà tale da non poter adempiere contrattualmente. 

Ecco cosa stabilisce la norma:

Art. 91

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di
contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

In estrema sintesi, la norma dà la possibilità al Giudice, nella denegata ipotesi di una controversia, di evitare – o, quantomeno, rendere meno gravosa – la condanna al debitore inadempiente, come ad esempio, esonerandolo dalle spese processuali). 

In buona sostanza, il legislatore sancisce che il rispetto delle misure restrittive dovute all’emergenza coronavirus costituisce sempre una “causa di forza maggiore” che svincola le parti dal rispetto del contratto, senza responsabilità in capo all’inadempiente. 

In virtù della vigente norma speciale, il debitore non deve più dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore, qualora lo stesso si sia verificato nel contesto della pandemia, né deve provare che si tratti di un evento straordinario, imprevedibile e non controllabile, come appunto il Codice Civile richiede ogni volta che si è in presenza di una “causa di forza maggiore” 

L’ambito di applicazione della norma riguarda i casi in cui l’inadempimento contrattuale (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritative di contenimento della pandemia, e non dalla pandemia in sé.

Non è però specificato se il nesso con le misure restrittive debba essere necessariamente diretto, o sia sufficiente anche solo un nesso indiretto. 

La parte più impegnativa, d’interpretazione, viene quando si tenta di dare un significato alla portata della norma speciale, rispetto al sistema normativo generale. E qui entra in gioco la locuzione “il rispetto delle misure… è sempre valutata ai fini dell’esclusione… della responsabilità del debitore”.

Da una lettura sistematica e razionale, la rilevanza speciale della norma si dovrebbe esaurire con riferimento all’onere della prova a carico del debitore, senza toccare le norme e quindi i principi generali sulla impossibilità sopravvenuta a causa di forza maggiore.

Con l’articolo 91 D.L. 18/20, l’onere della prova a carico del debitore è “alleggerito” e soddisfatto.

Una volta dimostrato che l’inadempimento contrattuale è maturato in un contesto di misure contenitive, tanto da essere stato conseguenza diretta, ovvero indiretta, delle stesse, non occorre provare anche che tali misure siano straordinarie, imprevedibili e non controllabili: lo ha già fatto il legislatore.

Un’ulteriore finalità della norma speciale potrebbe essere quella di “invitare” i Giudici a prestare maggiore attenzione alle ragioni dei debitori in difficoltà, in questa fase di grave emergenza mondiale.

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