esecuzioni mobiliari

Le esecuzioni mobiliari in tempi di Covid-19

La sospensione delle esecuzioni mobiliari, i c.d. pignoramenti mobiliari esattoriali, ad opera del decreto Cura Italia e dei successivi, sono spesso fonte di dubbi e disorientamento. Facciamo insieme il punto:

La sospensione delle esecuzioni mobiliari

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, tra le misure urgenti a sostegno dell’economia, dopo il lockdown nazionale, il legislatore ha adottato la sospensione dei pignoramenti mobiliari esattoriali, da parte dell’Agente della riscossione e dei soggetti equiparati.

Il Decreto Cura Italia

Inizialmente, la sospensione era prevista unicamente per i pignoramenti immobiliari sulla prima casa, indipendentemente da chi fosse il creditore procedente.

Le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato furono sospese dal D.L.n. 18 del 17.3.2020, art. 54-ter, inserito dalla Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto”, durata in seguito prorogata sino al 31 dicembre 2020, in virtù dell’art. 4, co 1, D.L.n. 137 del 28.10.2020

La misura adottata trovava la propria ratio nell’esigenza di contenere la diffusione del contagio, quindi nella limitazione di ogni attività correlata all’espropriazione forzata, come ad esempio ogni accesso all’abitazione finalizzato alla stima immobiliare o alla ricerca di una nuova abitazione familiare principale, coerentemente con quanto disposto dall’art.10, co 3 bis, D.p.r. n.917/1986 e dall’art.13, co 2, D.L.201/2011, quella nel quale il debitore esecutato ha la residenza anagrafica e dove dimora abitualmente (in tal senso anche Trib. Es. Napoli, sent. del 5.6.2020).

Il Decreto Rilancio

Il Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020 introduce, invece, una misura squisitamente economica ed esplicata nell’art. 152, co 1: “Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997″.

Il Decreto Riscossione

Il termine finale è stato postergato due volte, la prima, fino al 15 ottobre, dal D.L. n. 104 del 14.8.2020, art.99, e da ultimo, fino al 31 dicembre 2020, dal D.L. n. 129 del 20.10.2020, in rubrica “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, il cui art.1, co 2 dispone: “All’articolo 152 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».”

In buona sostanza, il contribuente persona fisica, a far data dal 19 maggio, ha goduto di un doppio beneficio:

  • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art.68, D.L. n.18 del 2020) sino al 31.12.2020
  • fruibilità delle fonti di reddito dipendente, a patto che le somme non siano state accantonate e/o accreditate prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Dalla sospensione, infine, restano esclusi i pignoramenti mobiliari presso il debitore e i pignoramenti presso terzi (es. conto corrente, conto deposito, fondi investimenti) aventi ad oggetto somme diverse da salari, stipendi, pensioni e connesse indennità, i quali possono essere sia avviati che portati a realizzazione.

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