pignoramento quote societarie

Pignoramento quote societarie

Come si effettua l’espropriazione di partecipazioni di società? Pignoramento quote societarie: come funziona? Come avviene l’espropriazione delle azioni?

Ogni persona, secondo l’ordinamento italiano, risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni, mobili e immobili, presenti e futuri.

Tutto il patrimonio di una persona debitrice, pertanto anche quello che ancora non si è formato, può essere quindi soggetto ad ogni eventuale azione di recupero credito.

Al creditore, per esempio, è consentito “aggredire” la busta paga del debitore, ancor prima che il suo datore di lavoro gli abbia pagato lo stipendio.

L’espropriazione forzata può arrivare a colpire i crediti contenuti nei Titoli e le partecipazioni sociali, i c.d. beni immateriali.

Le azioni rappresentano la partecipazione di ciascun socio ad una società: a fronte del conferimento della quota partecipativa, il socio ha diritto a un determinato numero di azioni.

Rientrando anche le quote societarie nel patrimonio personale, il creditore potrebbe pignorarle al debitore che le possiede, esattamente come tutti gli altri crediti, i beni mobili e gli immobili, di proprietà del debitore.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento consiste in un atto con cui si intima al debitore di non disporre di alcuno dei suoi beni, mobili e/o immobili, in quanto destinati a soddisfare le pretese creditorie.

In buona sostanza, il pignoramento è un’ingiunzione notificata dal creditore al debitore per mezzo degli ufficiali giudiziari. Con l’atto di pignoramento, il creditore avverte il debitore che determinati suoi beni sono sottoposti al vincolo di indisponibilità.

Cos’è l’espropriazione o l’esecuzione forzata?

L’esecuzione forzata, o espropriazione forzata, è quella fase del procedimento civile durante la quale si porta a concreta attuazione una sentenza o, comunque, un provvedimento del Giudice divenuto esecutivo.

In estrema sintesi, l’esecuzione forzata consente di realizzare quanto stabilito dal Giudice nella sua decisione favorevole al creditore, concretizzando la statuizione espressa nel Provvedimento.

L’esecuzione è forzata perché può essere portata a compimento anche senza la minima collaborazione del debitore: ciò significa che, se il debitore, nonostante i ripetuti inviti, continua a rifiutarsi di adempiere, allora il creditore potrà ottenere ciò che gli spetta anche contro la volontà del debitore.

A seconda dei beni che verso cui l’espropriazione è rivolta, l’esecuzione può essere:

  • mobiliare, se ha ad oggetto denaro o altri beni mobili (computer, tablet, cellulari, arredo della casa, strumenti musicali, ecc.);
  • immobiliare, se ha ad oggetto beni immobili (l’abitazione del debitore o un fondo, ad esempio);
  • presso terzi, se ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore, ma nella disponibilità di terze persone (l’espropriazione che colpisce il conto corrente del debitore, lo stipendio oppure la pensione del debitore).

Cosa sono le azioni?

Le azioni altro non sono che le quote di partecipazione di un socio in una determinata società. Le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale societario. Il titolare di un’azione, pertanto, possiede un “pezzetto” della società, con tutti i diritti e gli oneri.

Le azioni sono però anche un titolo di credito, cioè uno strumento che incorpora un diritto e ne facilita la trasmissione ad altri soggetti.

Riassumendo, un azionista è una persona che partecipa a una società, cioè che ne è socio, e che possiede pertanto una piccola parte del capitale sociale.

La differenza tra azioni cartacee e azioni dematerializzate

Il pignoramento delle quote societarie intestate al debitore avviene in modo differente, a seconda che esse siano dematerializzate o meno.

Le azioni dematerializzate sono quelle che non si concretizzano in un titolo di credito materiale (in un documento cartaceo): l’ordinamento afferma che lo Statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Le dematerializzazione dei titoli azionari consiste, quindi, nella soppressione dei titoli rappresentativi delle azioni e nella creazione di un sistema di registrazioni contabili (la c.d. gestione accentrata) che consente la circolazione delle azioni senza trasferimento materiale del titolo. In tal modo, chiaramente scompare il documento cartaceo.

La dematerializzazione dei titoli azionari è obbligatoria per le società che fanno appello al pubblico risparmio, mentre è facoltativa per tutte le altre società per azioni.

Pertanto:

  • se le azioni sono cartacee, cioè non dematerializzate, allora esse sono rappresentate da un titolo, da un documento materiale;
  • se le azioni sono dematerializzate, esse non vengono rilasciate dalla società, ma ogni socio può godere degli stessi diritti in ragione dell’annotazione del suo nome all’interno di un apposito registro conservato dalla società stessa.

Il pignoramento azioni non dematerializzate

Se il debitore è proprietario di azioni non dematerializzate, cioè azioni cartacee, il pignoramento avviene mediante la diretta apprensione del documento da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Le azioni non dematerializzate verranno quindi fisicamente prese dall’Ufficiale Giudiziario nelle ordinarie forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, poiché il titolo di credito rappresentato dall’azione è un bene mobile a tutti gli effetti, proprio come può esserlo un qualsiasi oggetto, come un computer o un orologio.

L’Ufficiale Giudiziario, quando preleva materialmente i titoli, ne dà atto nel verbale: è questo il momento costitutivo del vincolo, in occasione del quale l’Ufficiale Giudiziario provvede alla sua annotazione sul titolo.

Il vincolo di indisponibilità sulle azioni non dematerializzate va annotato sul titolo di credito e produce i suoi effetti nei confronti della società emittente e dei terzi.

Le azioni pignorate andranno quindi depositate in cancelleria a cura dell’Ufficiale Giudiziario stesso.

Spetterà poi al Giudice dell’esecuzione nominare il custode, il quale a propria volta chiederà alla società che ha emesso l’azione l’iscrizione del pignoramento nel libro soci, previa esibizione dei titoli sui quali l’Ufficiale Giudiziario ha in precedenza annotato il vincolo.

Se invece l’azione cartacea non si trova presso il debitore, ma presso terzi (ad esempio, un istituto di credito), il pignoramento assumerà le connotazioni del pignoramento presso terzi.

Il pignoramento delle quote societarie presso terzi

Nel caso di pignoramento presso terzi, il vincolo di indisponibilità sulle azioni si perfeziona nel momento in cui l’atto di pignoramento o il provvedimento autorizzativo del sequestro siano notificati sia al debitore che al terzo.

Mancando qui l’intervento diretto dell’ufficiale giudiziario, è il terzo costituito custode a doversi attivare per le formalità di annotazione, provvedendovi direttamente (ove il terzo sia la società stessa) o presentando i titoli azionari (unitamente all’atto di pignoramento) alla società perché provveda all’annotazione del vincolo sui titoli e nel libro dei soci.

Pignoramento azioni dematerializzate

Le azioni dematerializzate sono quelle che, pur esistendo a tutti gli effetti, non si concretizzano in un documento, cioè in un titolo tangibile.

L’espropriazione delle azioni dematerializzate potrà avvenire mediante pignoramento presso terzi, visto che l’ufficiale giudiziario non troverebbe nulla recandosi presso il domicilio o la residenza del debitore.

Il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, non potendosi annotare direttamente sul titolo stesso (visto che, essendo dematerializzato, non esiste), verrà iscritto in un apposito registro tenuto dall’intermediario o direttamente dalla società.

Il pignoramento delle quote societarie

Dunque, al di là della diversa caratteristica di materialità o meno delle azioni, nulla varia in relazione a vincoli e diritti delle parti. Tutte le quote societarie possono essere soggette a pignoramento, nel caso in cui il proprietario sia un debitore.

TUTELA DEL CREDITO è in grado di fornire ad ogni creditore tutti gli strumenti informativi investigati per conoscere ogni bene del debitore utilmente aggredibile, comprese le quote societarie da sottoporre a pignoramento.

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