creditore privilegiato

Creditore privilegiato

Il creditore privilegiato non concorre con i creditori chirografari, quelli che non sono assistiti da alcuna garanzia, ma ha il diritto a far valere interamente il suo credito, mentre gli altri creditori (i chirografari) concorreranno proporzionalmente sugli eventuali beni rimanenti.

privilegi sono caratteristiche particolari del credito (cause legittime di prelazione) accordate esclusivamente dalla legge, in relazione alla particolare causa o natura dello stesso. Sono ad esempio crediti privilegiati i crediti per alimenti (per motivi di particolare considerazione sociale) o i tributi (perché riguardano l’interesse dello Stato).

Creditore privilegiato: chi è?

Secondo l’ordinamento italiano, tutti i creditori devono essere soddisfatti in eguale misura dal patrimonio del debitore inadempiente. A volte però vi sono dei crediti “più importanti” rispetto ad altri, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale e/o giuridico. I crediti privilegiati sono i crediti di particolare importanza quali i crediti di lavoro, i crediti dello stato ovvero i tributi, oppure i crediti relativi agli alimenti.

La legge stabilisce la regola della parità di trattamento tra i creditori (in latino par condicio creditorum): i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore a meno che non sussista una causa legittima di prelazione, cioè un titolo in base al quale il creditore privilegiato, appunto, è preferito nella soddisfacimento sui beni del debitore.

Quando alcuni crediti sono “più importanti” rispetto ad altri, in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore, i creditori privilegiati devono essere favoriti.

Quali possono essere le cause legittime di prelazione?

L’art. 2741 c.c.: stabilisce che le cause legittime di prelazione sono:

  • i privilegi,
  • il pegno,
  • l’ipoteca.

I crediti che danno diritto ad una prelazione sono i crediti di lavoro, i crediti di particolare importanza sociale quali il diritto agli alimenti, le retribuzioni professionali, i compensi per una determinata attività lavorativa, i crediti dello stato ovvero i tributi, infine danno diritto ad essere preferiti i crediti che sono caratterizzati da un particolare legame tra oggetto e credito esempio il venditore di un oggetto venduto ha il diritto ad essere preferito agli altri creditori.

Creditore chirografario: chi è?

E’ un creditore semplice il cui credito non è assistito da nessuna causa legittima di prelazione. Il creditore chirografario si contrappone al creditore privilegiato e vede soddisfatte le proprie pretese creditorie solo dopo che sono stati soddisfatti tutti i crediti privilegiati.

Creditore privilegiato: di che tipo?

I creditori privilegiati, ovvero coloro che vantano un diritto di prelazione del loro credito, possono essere di due tipi: privilegiati generali e privilegiati speciali, a seconda del tipo di privilegio che vantano. I privilegi sono di due tipi:

  • il privilegio generale che è quello su tutti i beni mobili del debitore. Ad esempio, sono garantite da privilegio generale le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale, i crediti alimentari, le spese funebri e quelle di infermità, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi per i lavoratori;
  • il privilegio speciale che è quello su determinati beni (mobili e immobili) del debitore. Ad esempio, il locatore ha un privilegio speciale sulla vendita dei mobili che arredano la casa del locatario; le spese di giustizia incontrate per espropriare un immobile sono privilegiate nella distruzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile stesso. In buona sostanza, il creditore privilegiato speciale ha il cosiddetto diritto di sequela: significa che, anche se il bene del debitore sul quale egli deve rivalersi è stato acquisito da terzi, egli lo potrà comunque perseguire. Proprio per questo motivo si dice che si presentano come una garanzia reale.

Creditore privilegiato generale

I privilegi di natura generale toccano tutti i beni mobili del debitore e non sono opponibili ai terzi, in altre parole se il debitore ha venduto a terzi questi determinati beni mobili (garantiti da privilegio) il creditore non potrà più agire per riaverli. Sono crediti privilegiati generali i crediti di lavoro ovvero i crediti scaturenti da mancato versamento di contributi o differenze salariali, i crediti di particolare importanza sociale quali i crediti scaturenti dal diritto agli alimenti, le retribuzioni di professionisti o di coloro che hanno prestato una determinata attività lavorativa.

Creditore privilegiato speciale

Il privilegio speciale invece colpisce sia beni mobili che immobili e a differenza del privilegio generale attribuisce al creditore il diritto di sequela ovvero il diritto per quest’ultimo di aggredire i beni del debitore anche se questi sono stati venduti a terzi. Tali crediti sono caratterizzati da un particolare legame tra oggetto e credito. Esempio colui che vende un bene ha un privilegio sul bene venuto ad essere soddisfatto su altri creditori. 

Creditore privilegiato: che succede se ce ne sono molti?

Se coesistono più creditori privilegiati, per stabilire la prima causa di prelazione, non si guarda alla priorità temporale, ma alla causa del credito. Preferenza assoluta è sempre riconosciuta alle spese di giustizia.

I creditori, secondo l’ordinamento giuridico italiano, sono titolari di una cosiddetta garanzia generica sul patrimonio del debitore, in base alla regola secondo la quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni che ha contratto, con tutti i suoi beni, mobili ed immobili, presenti e futuri.

L’art. 2777 c.c. stabilisce l’ordine qualora ci fossero più creditori generali o speciali. L’ordine appunto è il seguente: 

  1. i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia, preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca
  2. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato
  3. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d’opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia
  4. i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell’impresa artigiana o delle cooperative di lavoro

Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue: 

  1. i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;
  2. i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 
  3. i crediti degli istituti esercenti il credito agrario;
  4. i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;
  5. i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;
  6. i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
  7. i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;
  8. i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;
  9. i crediti degli istituti esercenti il credito agrario;
  10. i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
  11. i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767;
  12. i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;
  13. i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;
  14. i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;
  15. i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;
  16. i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articolo 2764 e articolo 2765;
  17. i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;
  18. i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;
  19. i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;
  20. i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

L’art. 2780 c.c. detta l’ordine dei vari privilegi sui beni immobili:

  1. i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;
  2. i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;
  3. i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;
  4. i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772 ;
  5. i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
  6. i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775bis.

Infine l’art. 2782 c.c. stabilisce il concorso di crediti ugualmente privilegiati:

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

TUTELA DEL CREDITO offre a tutti i creditori, privilegiati e chirografari, gli strumenti informativi per individuare ogni bene, sia esso mobile che immobile, intestato al debitore ed utilmente aggredibile.

Per maggiori approfondimenti, chiama subito TUTELA DEL CREDITO al +393661674170 oppure compila il modulo contatti che trovi cliccando qui


TUTELA DEL CREDITO ha piena operatività in tutti i Comuni delle seguenti Provincie:

AgrigentoAlessandriaAnconaAosta
ArezzoAscoli PicenoAstiAvellino
BariBarletta-Andria-TraniBellunoBenevento
BergamoBiellaBolognaBolzano
BresciaBrindisiCagliariCaltanissetta
CampobassoCarbonia-IglesiasCasertaCatania
CatanzaroChietiComoCosenza
CremonaCrotoneCuneoEnna
FermoFerraraFirenzeFoggia
Forlì-CesenaFrosinoneGenovaGorizia
GrossetoImperiaIserniaLa Spezia
L’AquilaLatinaLecceLecco
LivornoLodiLuccaMacerata
MantovaMassa-CarraraMateraMedio Campidano
MessinaMilanoModenaMonza e della Brianza
NapoliNovaraNuoroOgliastra
Olbia-TempioOristanoPadovaPalermo
ParmaPaviaPerugiaPesaro e Urbino
PescaraPiacenzaPisaPistoia
PordenonePotenzaPratoRagusa
RavennaReggio CalabriaReggio EmiliaRieti
RiminiRomaRovigoSalerno
SassariSavonaSienaSiracusa
SondrioTarantoTeramoTerni
TorinoTrapaniTrentoTreviso
TriesteUdineVareseVenezia
Verbano-Cusio-OssolaVercelliVeronaVibo Valentia
VicenzaViterbo 
Share