Tutela marchi e brevetti
TUTELA DEL CREDITO ha la consapevolezza di quanto la tutela marchi e brevetti sia attività imprescindibile per proteggere il proprio brand e il proprio prodotto da eventuali contraffazioni e imitazioni.
Chi riproduce o falsifica prodotti immettendoli sul mercato, magari a prezzo ribassato rispetto all’originale, non solo danneggia il sistema imprenditoriale e il proprietario del marchio e/o del brevetto, ma anche l’acquirente e il consumatore.
Non c’è cosa più sbagliata di ritenere che dietro ad un’idea, ad un logo o ad un’invenzione ci sia solo fortuna o casualità.
Tutelare i propri marchi e brevetti è fondamentale. Chiunque faccia un uso improprio di marchi e/o brevetti, registrati e di fatto, può essere punito come previsto dall’articolo 473 del Codice Penale.
Cosa sono marchi e brevetti e in cosa differenziano?
Il marchio è un segno, rappresentabile graficamente, che identifica univocamente un servizio o un prodotto: grazie ad esso si riconosce la provenienza degli stessi da una certa impresa.
Un brevetto, invece, è un titolo giuridico che conferisce all’inventore un monopolio esclusivo della propria invenzione limitato nel territorio e nel tempo.
Il brevetto ed il marchio sono due forme di protezione molto diverse tra di loro e riguardano oggetti distinti. Non si tratta di fare una scelta tra l’una e l’altra, ma in base al tipo di soluzione messa a punto sono possibili in forma alternativa o cumulativa.
Il marchio è il nome che viene dato al prodotto, ma non serve a proteggere la soluzione tecnica, bensì solo a renderla riconoscibile sul mercato.
Se si mette a punto un nuovo prodotto questo può essere validamente protetto solo con il deposito di una domanda di brevetto, che ha proprio lo scopo di impedire che altri possano realizzare la stessa invenzione.
Come inizia la tutela di marchi e brevetti?
Per prima cosa, ai fini di una giusta tutela di marchi e brevetti, è necessario registrarli presentando l’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso la Camera di Commercio. La fase della registrazione è tra quelle più delicate ed è assolutamente consigliabile avvalersi di professionisti del settore.
Cosa stabilisce l’art. 473 del Codice Penale?
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Come avviene la contraffazione dei marchi?
Si parla di contraffazione dei marchi quando un bene è stato riprodotto in modo talmente fedele all’originale, da essere individuato come contraffatto solo da un esperto o dal titolare del marchio stesso.
La contraffazione del marchio non è sinonimo di “pirateria” la quale consiste sempre nella riproduzione di un bene, ma in maniera talmente grossolana, che chiunque può facilmente ritenere di trovarsi difronte ad un bene riprodotto in violazione del diritto di autore.
Il reato di contraffazione dei marchi viene severamente punito come indicato dall’art. 473 del Codice Penale.
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