concorrenza sleale

Concorrenza sleale: le investigazioni aziendali per contrastarla

Con concorrenza sleale si definiscono tutti quei comportamenti illeciti tenuti allo scopo di acquisire nel mercato indebite posizioni di vantaggio rispetto ai propri competitors, oppure per danneggiarli con l’intento di incrementare il proprio profitto.

La concorrenza sleale può essere la conseguenza di:

  • spionaggio industriale;
  • indebito utilizzo di nomi e marchi appartenenti ad altri soggetti e/o imitazione servile dei prodotti di altre aziende al solo fine di generare confusione e incertezza nel consumatore;
  • appropriazione di qualità e pregi relativi ad attività e prodotti altrui;
  • diffusione di notizie e/o apprezzamenti malevoli relativi ai prodotti ed attività di un’impresa concorrente causando lesione della reputazione professionale;
  • infedeltà di dipendenti e collaboratori.

Statisticamente, i casi più frequenti di concorrenza sleale scaturirebbero proprio da azioni scellerati di dipendenti infedeli.

L’Art. 2105 del Codice Civile (obbligo di fedeltà) stabilisce che il lavoratore prestatore di opera non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione aziendali, o farne uso in modo da poter recare pregiudizio all’attività.

L’obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente si sostanzia in un comportamento leale verso il datore di lavoro e diretto a tutelarne in ogni modo gli interessi.

In particolare, al lavoratore spetta:

• il divieto di concorrenza;

• l’obbligo di riservatezza (divieto di diffondere notizie attinenti l’impresa arrecando pregiudizio per essa).

L’obbligo di riservatezza vige anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per un ragionevole lasso di tempo; il divieto di concorrenza opera, invece, solo durante il rapporto.

Tuttavia l’azienda può far firmare al dipendente un patto di non concorrenza con cui gli vieta la concorrenza anche in una fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Il patto di non concorrenza, però, va debitamente retribuito in proporzione alla sua durata.

Giova ribadire come al dipendente sia fatto assoluto divieto ad entrare o trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro ed il divieto di divulgare informazioni riservate attinenti all’organizzazione ed alle dinamiche produttive utilizzate dall’azienda datrice di lavoro.

Il dipendente, deve inoltre astenersi dal compiere comportamenti in contrasto ai suoi doveri o che possa anche solo lontanamente pregiudicare il rapporto fiduciario di lavoro.

E’ dunque previsto il licenziamento del dipendente, in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, oltre al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Si tenga inoltre conto che l’illecito è attribuibile anche all’azienda concorrente che ne ha tratto vantaggio.

La Cassazione nel corso degli anni si è più volte espressa sulla tematica stabilendo che:

– c’è un abuso del dipendente tutte le volte in cui vengono realizzate azioni concorrenziali e violazioni di segreti produttivi (n. 8131/17 del 29/03/2017);

– è previsto il licenziamento per giusta causa in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, concetto che abbraccia ed integra i canoni di correttezza e buona fede (n.3739/17 del 13.02.2017) ;

– costituisce violazione anche l’impossessamento da parte del lavoratore di documentazione sensibile e riservata anche qualora non questa non venga divulgata (n.3739/17 del 13.02.2017).

TUTELA DEL CREDITO, in partnership con le più affermate Agenzie Investigative, offre indagini dirette a tutelare il patrimonio aziendale e a dimostrare l’infedeltà del lavoratore, raccogliendo prove legittime, finalizzate al licenziamento per giusta causa.

Le indagini aziendali contrastanti la concorrenza sleale sono volte a scoprire se all’interno dell’azienda vi siano o meno dipendenti, collaboratori o soci che attraverso la fuoriuscita di materiale estremamente confidenziale e strategico (come ad esempio: brevetti, marchi, nuovi prodotti, nuovi servizi etc.) mettono a repentaglio il patrimonio dell’azienda favorendo indebitamente la concorrenza.

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