Messa a perdita: condizioni, termini e monitoraggio
La procedura di recupero crediti, sia essa stragiudiziale, prelegale, legale o giudiziale, non sempre porta ai risultati sperati, in termini di incasso del credito vantato. L’ordinamento italiano consente all’imprenditore commerciale, creditore, la “messa a perdita”, a fronte della comprovata impossibilità di procedere al recupero del credito vantato, così da ottenere il relativo beneficio di abbattimento dell’imponibile.
La normativa
La norma cardine che regola la deducibilità fiscale della perdita sui crediti è principalmente rinvenibile nell’art. 101, comma 5 e 5-bis, del TUIR:
art. 101, comma 5 del TUIR:
“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.
art. 101, comma 5-bis del TUIR:
art. 101, comma 5-bis: “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.
Elementi certi e precisi “in generale”
Al di fuori dai casi presi in considerazione dalla norma, è necessario individuare quali siano gli elementi certi e precisi che giustificano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso:
- in presenza di una procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese e a seguito di accordo ex art. 182-bis, L. fall. ovvero di piano di cui all’art. 67 della L. fall.);
- in presenza di crediti di modesta entità (2.500/5.000 euro) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- se il diritto alla riscossione è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili;
- in assenza di uno degli elementi di cui sopra la dimostrazione degli elementi certi e precisi per la deduzione è dimostrata con altri mezzi, in particolare, mediante azioni di recupero crediti (decreti ingiuntivi, pignoramenti) rimaste infruttuose.
La prova dell’inevitabilità della messa a perdita
E’ di basilare importanza la prova dell’inevitabilità della messa a perdita stessa, sia essa connessa alla decisione di non coltivare azioni giudiziarie per conservare buoni rapporti commerciali, oppure perché si ritiene economicamente più conveniente cedere il credito a terzi.
E’ necessario dare evidenza del dissesto del debitore risultante esemplificatamene dai bilanci o dalle informazioni per recupero crediti, oppure, del fatto che sono state intraprese infruttuosamente tutte le azioni esecutive possibili su tutti i beni utilmente aggredibili del debitore.
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