Pignoramento presso terzi: cos’è e come funziona?
Il pignoramento presso terzi è un tipo di esecuzione coattiva, incardinata da un creditore che mira ad ottenere soddisfazione, tramite la disponibilità di beni o valori del proprio debitore in possesso di terzi.
TUTELA DEL CREDITO mette a disposizione tutte le soluzioni informative per individuare ogni bene, mobile e/o immobile, intestato al debitore ed utilmente pignorabile.
La procedura per recupero crediti, attraverso un pignoramento presso terzi, è formata da tre soggetti: creditore, debitore e il terzo.
Il terzo è il debitore del debitore, tanto da essere chiamato debitor debitoris.
La procedura, quindi, mira ad accorciare la filiera del debito e a far consegnare i beni o a pagare i valori direttamente in capo al creditore, attraverso il pignoramento somme e/o beni in possesso di terzi.
Poniamo che il creditore (A) abbia un credito nei confronti del debitore (B) e che quest’ultimo abbia una pensione erogata dall’INPS (C). Il creditore A notificherà un pignoramento presso terzi a C per ottenere che C paghi direttamente ad A quella parte di pensione di B sottoposta a vincolo, a pignoramento. La fila dei pagamenti si accorcia: normalmente C avrebbe dovuto pagare B e B pagare A; nel caso rappresentato, C paga direttamente A.
La legislazione, in generale, favorisce tutti quei mezzi di estinzione delle obbligazioni che riducono i movimenti o li annullano.
La legislazione italiana prevede numerose forme di pagamento: (compensazione, delegazione di pagamento, cessione del credito, datio in solutum, confusione, la remissione del debito, permuta) nel quale può rientrare a pieno titolo anche il pignoramento presso terzi che è una modalità di estinzione di una obbligazione coattiva e non volontaria, ma ha la stessa funzione ed ha l’effetto di diminuire il passaggio del denaro.
Tale tendenza deriva direttamente da quell’atteggiamento tipico delle transazioni con monete preziose tramite il quale il pagatore, prima di consegnare le monete, le grattava, tosava e, in breve, asportava parte del metallo prezioso. Con un numero di transazioni alte, la moneta veniva “svilita”, perdeva valore intrinseco. Di qui si decise di favorire tutti quei modi di adempimento che non prevedessero la consegna delle monete preziose o che accorciassero il numero di passaggi.
Ai sensi dell’art. 492 c.p.c. il pignoramento presso terzi “è l’ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.
L’art. 543 c.p.c., stabilisce che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma dell’art.137”.
L’atto di pignoramento presso terzi, quindi, è scritto ed ha dei contenuti caratteristici elencati nell’art. 543 codice di procedura civile, deve essere notificato al debitore e al terzo: ciò significa che questi soggetti vengono formalmente messi a conoscenza.
Dal momento della notifica, il terzo è responsabile ed è soggetto agli obblighi di custodia relativamente alle cose e alle somme dovute al creditore nei limiti dell’importo portato nel precetto.
Il precetto è l’atto che precede il pignoramento ed è l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di giorni 10.
Il precetto riporta l’esatto importo da corrispondere. Questo atto viene notificato al debitore e precede l’esecuzione. Se il debitore non adempie a questa intimazione, il creditore potrà agire in esecutivis tramite, tra gli altri, il pignoramento presso terzi.
Dopo la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed al terzo, quest’ultimo deve rilasciare la c.d. dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nella quale “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente e trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quanto ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Se il terzo, invece, non effettuasse la dichiarazione prescritta dalla legge, il Giudice fissa un’udienza successiva e chiede di rinnovare la richiesta al terzo, tramite la notifica dell’ordinanza del Giudice almeno gg.10 prima dell’udienza stessa. Se il terzo non compare in udienza, o comparendo rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato, e il Giudice provvede all’assegnazione.
Ad ogni buon conto, determinato l’importo di cui il terzo è debitore, il Giudice emette ordinanza di assegnazione che munita di formula esecutiva permette di riscuotere il credito direttamente.
I beni del debitore solitamente oggetto di pignoramento sono:
– conti correnti, valori bancari o postali; infatti il pignoramento presso terzi in banca e la posta, in caso di giacenze attive sul conto corrente o sui depositi di titoli presso di loro, sono debitori di tali importi e, quindi, possono essere obbligati a pagarli/restituirli non più al correntista o depositario, ma al suo creditore, limitatamente all’importo indicato in precetto per come precisato nell’ordinanza di assegnazione;
– stipendi; il datore di lavoro è debitore delle somme di denaro dovute a titolo di stipendio. Lo stipendio (così come la pensione) è pignorabile entro certi limiti;
– pensioni; l’INPS è debitrice di somme a titolo di pensione nei confronti dei soggetti aventi diritto e, di qui, il creditore può chiedere all’INPS di versare una parte della pensione direttamente in capo a sé, entro certi limiti;
– crediti; può capitare che il nostro debitore abbia crediti commerciali perché è una azienda, oppure crediti da privato cittadino non ancora escussi (o, addirittura, abbia partecipazioni in società di capitali e, di qui, il credito relativo alla quota o alle azioni; casi, questi, ibridi tra pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare). Nel novero di questi crediti possono intendersi anche i c.d. “pignoramento delle fatture” cioè dei crediti commerciali;
– beni o cose; i crediti non sono solo denaro, ma possono essere anche oggetti che non sono nella disponibilità del debitore, ma del terzo e che devono essere assegnati al creditore. Nel caso di beni e/o cose si può parlare impropriamente di pignoramento presso terzi e si dovrebbe parlare di pignoramento mobiliare presso il terzo.
Il pignoramento dei crediti è una possibilità che il legislatore ha voluto concedere al creditore per rendere più piena ed effettiva la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.; i crediti, infatti, non sono ancora a tutti gli effetti beni entrati nel patrimonio del debitore, ma che matureranno o saranno esigibili da quest’ultimo.
I crediti in generale sono tutti sottoponibili a pignoramento, salvo le eccezioni previste ed elencate nell’art. 545 c.p.c. (alimentari, sussidi, stipendi o salari, se non con limitazioni ecc.).
La terminologia corretta sarebbe: alcuni crediti sono totalmente impignorabili, altri solo relativamente impignorabili. In questa seconda categoria, quella dei crediti relativamente impignorabili, rientrano i crediti alimentari e gli stipendi.
Quelli alimentari hanno una duplice condizione, qualitativa e quantitativa. Si può agire sui crediti alimentari solo per la soddisfazione di crediti di natura alimentare e sotto controllo del Giudice, che deve concedere la pignorabilità, indicando anche il limite quantitativo.
I crediti retributivi, invece, hanno un solo limite quantitativo potendo essere pignorati nei limiti del quinto, limite superabile solo per la soddisfazione di crediti relativi agli alimenti.
Il pignoramento di crediti e salario è la modalità di pignoramento più utilizzata per un recupero smart, snello e soddisfacente.
La procedura del pignoramento dello stipendio è infatti solo apparentemente un po’ complessa.
La disciplina specifica si rinviene nell’art. 544 comma 3 c.p.c. “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato”.
Il comma 4 dell’art. 545 c.p.c. che recita “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito” sta a significare che gli stipendi e i salari e tutti gli accessori (TFR indennità di licenziamento illegittimo ecc.) sono pignorabili nella misura di 1/5.
Nel caso in cui gli stipendi e le pensioni siano oggetto di pignoramento presso terzi in banca, entra in gioco il comma 8 dell’art. 545 c.p.c.
La Corte Costituzionale ha da ultimo introdotto il principio “della generale pignorabilità delle pensioni per la quota parte dell’ammontare che ecceda quanto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita”.
Qui si apre un discorso complesso e matematico. In primis serva capire che le pensioni sono pignorabili. Sono pignorabili con dei limiti. I limiti sono differenti da quelli relativi agli stipendi.
L’articolo di riferimento è sempre l’art. 545 c.p.c., questa volta il comma 7, dove si legge :
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Da qui nascono due quote della pensione. La prima impignorabile pari alla “misura massima dell’assegno sociale moltiplicato per ½” e la seconda pignorabile pari all’eccedenza tra detto importo e il totale pensionistico mensile.
Facciamo un esempio. L’assegno sociale per il 2020 è pari ad 459,83. Poniamo una pensione mensile di €.1.200,00 netta.
Per trovare la quota pignorabile bisogna eseguire questa operazione: 1.200– 459,83×1/2 e si otterrà 1.200-689,74=510,26 con il risultato che €.510,26 sarebbe la quota soggetta a pignoramento nei limiti di cui all’art.545 comma 3 c.p.c.; di qui bisogna calcolare 1/5 della quota pignorabile €.510,26×1/5=€.102,05/mese.
In conclusione: fatta €.1.200,00 la pensione percepita dal nostro debitore, noi potremmo soddisfarci per €.102,05/mese per ogni mese di percepimento del trattamento.
Quando invece il pignoramento presso terzi riguarda uno stipendio, non esiste la quota impignorabile con il risultato che se il debitore ha uno stipendio di €.1.200,00 la quota pignorata sarà pari ad €.1.200×1/5=€.240,00/mese.
Può capitare che il lavoratore dipendente, percipiente quindi lo stipendio, non abbia un solo debito, ma ne abbia diversi. La natura dei crediti tipica può essere: credito comune, credito alimentare e i crediti nei confronti dello stato.
Se i pignoramenti sulla retribuzione o sulla pensione hanno medesima natura, si dovrà rispettare il limite di 1/5 mettendosi in coda. Soddisfatto il primo, partirà la soddisfazione del secondo credito azionato. Altra cosa invece sarebbe se la natura dei crediti non fosse la medesima.
Normalmente i giudici sono unanimi nel considerare possibile la coesistenza tra cessione volontaria del quinto e il pignoramento del quinto.
La condizione sine qua non la cessione è opponibile al creditore pignoratizio è che la cessione risulti da atto di data certa e debitamente notificata prima della notifica del pignoramento.
Qualora sia opponibile la cessione, al creditore pignoratizio rimarrà la somma residua tra lo stipendio e la quota ceduta.
Dal 31/3/15 il termine per iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi è di gg. 30 decorrenti dal giorno del ritiro del pignoramento dagli ufficiali giudiziari.
Tale termine di iscrizione a ruolo è per il pignoramento presso terzi differente dagli altri pignoramenti. Il pignoramento immobiliare così come il pignoramento mobiliare hanno termini per iscrivere a ruolo più brevi: entrambi gg.15 dal ritiro degli atti dall’Ufficiale Giudiziario.
L’iscrizione a ruolo è ormai solo telematica e il deposito del titolo, precetto e pignoramento presso terzi, a cura dell’avvocato procedente.
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