falsa malattia

Falsa malattia: ok della Cassazione all’investigatore privato per le indagini aziendali

Legittimo il ricorso all’investigatore privato da parte del datore di lavoro per accertare, con mirate indagini aziendali, se quella del dipendente sia una vera o una falsa malattia.

Con l’Ordinanza n. 11697/2020 la Cassazione, ancora una volta, nel respingere il ricorso di un dipendente infedele già licenziato per giusta causa, ribadisce graniticamente il diritto del datore di lavoro di rivolgersi ad una agenzia investigativa per far controllare i comportamenti e gli spostamenti tenuti dal dipendente in malattia.

Il dipendente, poi licenziato per giusta causa, sosteneva di essersi procurato un trauma contusivo, con lesione lacero contusa, cadendo da uno scooter, nel mentre che si allontanava da un cantiere presso il quale in quei giorni stava lavorando. Il Pronto Soccorso prescriveva riposo assoluto per qualche giorno e trasmetteva il tutto all’INAIL.

Il datore di lavoro incaricava un’agenzia investigativa per sincerarsi che gli spostamenti ed i comportamenti tenuti dal lavoratore fossero compatibili con il suo stato di salute. L’investigatore privato pizzicava il dipendente a passeggiare con il figlioletto sulle spalle e a pedalare anche per molte ore consecutive.

Il datore di lavoro, licenziava il dipendente per giusta causa, avendo raccolto le prove della falsa malattia.

Il lavoratore impugna il licenziamento e ricorre in Cassazione, soccombente in entrambi i gradi di merito, sollevando le seguenti contestazioni:

  • la legittimità delle indagini aziendali volte a dimostrare la falsa malattia, in considerazione del fatto che il dipendente subordinato fosse esonerato dalla reperibilità
  • la sproporzione tra sanzione irrogata e condotta, in considerazione della mancanza di obbligatorietà di rientrare in anticipo sul periodo di inabilità certificata.

Con l’Ordinanza 11697 del 2000, la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

La Cassazione rileva infatti come gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori riconoscano al datore di lavoro il diritto di servirsi di investigatori privati per sincerarsi che il dipendente adempia alle obbligazioni disciplinarmente rilevanti, sebbene esterne all’ambiente di lavoro.

A giustificare il controllo del datore è sufficiente il sospetto che “il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito” o che vi sia il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione.

Nel caso di specie, pertanto, non rileva il fatto che in capo al dipendente non fosse esperibile la verifica fiscale.

Al datore è riconosciuto il diritto di procedere “al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificarne l’assenza.”

Nel caso di specie, gli accertamenti del datore non avevano una finalità sanitaria, ma piuttosto quella di dimostrare che la “malattia” lamentata dal lavoratore non fosse incompatibile con l’attività lavorativa. Di qui infatti la legittimità dell’accertamento fatto effettuare dall’investigatore privato poiché volto a dimostrare l’inesistenza di una situazione in grado di ridurre la capacità lavorativa del dipendente.

Per quanto concerne invece la lamentata sproporzione tra la condotta e il licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ribadisce l’impossibilità di procedere a un riesame dei fatti, per la possibilità di giudicare solo la presenza di una motivazione logica e adeguata.

A tal proposito, gli Ermellini rilevano come le conclusioni a cui è giunta la Corte sono corroborate dalle dichiarazioni dei testimoni e sono ben motivate nel momento in cui rilevano un comportamento del dipendente non improntato a correttezza e buona fede, stante il perdurare dell’assenza dal posto di lavoro, anche a fronte dell’intervenuta guarigione, dimostrata dall’intensa attività ciclistica e dalla altre attività fisiche espletate.

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