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Fallimento: improcedibile fino al 30 giugno 2020

Congelate le istanze di fallimento dal 09/03/2020 al 30/06/2020 e il Codice della Crisi rinviato a Settembre 2021.

Entrata in vigore il Codice della Crisi

La bozza del Decreto Legge in discussione ieri sera al Consiglio dei Ministri interviene anche sulla legislazione della crisi d’impresa, disponendo innanzitutto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi ora previsto per il prossimo 15 agosto e poi prevede una serie di interventi su concordati e accordi di ristrutturazione. La nuova data è quella del 1 settembre 2021.

In una fase di sofferenza economica, in considerazione dell’opportunità di non mettere gli operatori di fronte a novità giuridiche assolute, e della necessità di evitare che il Codice, in un momento di crisi di disponibilità delle risorse per ristrutturazioni significative, possa mancare l’obiettivo, si è proposto un ampio slittamento.

Resta il nodo delle misure di allerta che, anche con il rinvio al prossimo anno, avrebbero come riferimento bilanci aziendali fortemente colpiti dalla crisi, con il rischio di produrre una mole di procedure di difficile gestione da parte degli OCRI (Organismi di Composizione della CRisi d’Impresa) e non tutte con un solido fondamento.

La dichiarazione di fallimento durante l’emergenza COVID-19

Stop alle sole autorichieste di fallimento, quelle presentate direttamente dall’imprenditore.

L’istanza di fallimento

Nella bozza del Decreto è stata poi inserita anche la temporanea sottrazione delle imprese ai procedimenti di apertura di fallimento e di stato di insolvenza. Così, fino al 30 giugno, sono improcedibili i ricorsi per fallimento a carico delle imprese di dimensioni tali da non poter essere soggette ad amministrazione straordinaria.

Nessun fermo alle istanze di fallimento avanzate dal Pubblico Ministero accompagnate dall’emissione di provvedimenti cautelari.

Concordati e accordi di ristrutturazione

Quanto a concordati e accordi di ristrutturazione: per quelli già omologati, scatterà il rinvio di sei mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio ed il 30 giugno; mentre per quelli con un termine di scadenza per la presentazione del piano, è previsto il rinvio di 90 giorni di questo termine.

Modifiche ai termini di adempimento

Via libera anche ad una procedura più snella, per consentire al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento inizialmente prospettati nella proposta e nell’accordo; dov’è stata presentata la sola domanda, concordato in bianco, il rinvio di 90 giorni del termine per la presentazione del piano.

La ricapitalizzazione

Sul Codice Civile, stop alle misure per la ricapitalizzazione, quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.

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