Recuperare un credito, come fare?

Recuperare un credito, come fare?

Non vi è creditore, in particolare se già in possesso di titolo esecutivo o meno, che non si sia chiesto “devo recuperare un credito, come fare? ” o “da dove iniziare per recuperare un credito?”.

Chi è il debitore

Si tenga conto che il debitore è chi non ha pagato un bene o un servizio. Il creditore, nei confronti del debitore, può porre in essere azioni di recupero crediti, cioè tutte quelle attività volte ad ottenere quanto spettante.

Le principali tappe da percorrere per recuperare un credito

Quando il debitore non ottempera nei tempi previsti alle proprie obbligazioni, il creditore può agire attraverso mirate azioni di recupero crediti. Il creditore deve prima di tutto mettere il debitore nelle condizioni di pagare, esemplificativamente fornendo tutti i documenti e i dati necessari per adempiere. Dinnanzi a un credito certo, liquido ed esigibile che non viene pagato dal debitore, nonostante questi ne abbia tutte le possibilità (sia solvibile), il creditore potrà allora dapprima sollecitare il pagamento in via informale e successivamente più formale, chiedendo la messa in mora della controparte debitrice. In caso di ulteriore mancato pagamento, è consigliabile raccogliere dettagliate informazioni, rivolgendosi a realtà specializzate come TUTELA DEL CREDITO, ed individuare tutti i beni intestati al debitore (compresi i conti correnti) ed utilmente aggredibili. Qualora presenti, sarà possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria per una risoluzione giudiziaria della controversia.

Credito certo, liquido ed esigibile

Le azioni di recupero crediti possono essere esperite solo di fronte a un credito certo, liquido ed esigibile. Il credito è certo quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrare l’esistenza del suo diritto (per esempio un contratto, una fattura, un documento di consegna della merce); è liquido quando è precisamente determinato nel suo ammontare; il credito è esigibile se non vi sono termini o condizioni che ne impediscano il pagamento da parte del debitore (per esempio, nel caso di una fattura non ancora scaduta)

Recuperare un credito commerciale

Nei rapporti di natura commerciale, si è propensi, erroneamente, a ritenere che la sola emissione della fattura, per la cessione di beni o servizi, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di un credito. I fatti però dicono ben altro: la solo fattura non permette di agire nei confronti del debitore. E’ necessario allegare alla fattura anche ogni altra prova atta a dimostrare il rapporto tra le parti, come ad esempio un eventuale contratto, un preventivo di spesa approvato formalmente dal cliente, un documento di consegna della merce, con firma di ricezione etc. Disponendo di fattura e di ogni ulteriore prova, il creditore potrà agire in tutte le modalità consentite dalla legge per sollecitare il debitore al pagamento del credito certo, liquido ed esigibile.

Come richiedere il pagamento al debitore

Ferme restando le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la legge non prevede particolari forme per richiedere il pagamento al debitore. Tra gli strumenti più idonei per farlo, troviamo sicuramente l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, di una lettera di sollecito e messa in mora. Questi due metodi sono gli unici che consentono di avere una prova dell’avvenuta ricezione della lettera di sollecito da parte del debitore e che, dunque, possono essere utilizzati anche come prove in caso di un successivo ricorso all’Autorità Giudiziaria. Altri strumenti, come l’email ordinaria o il fax, non hanno un valore legale non garantendo la certezza della corretta ricezione del messaggio di sollecito.

Contenuto della lettera di sollecito

Nel momento in cui si decide di inviare un sollecito formale di pagamento al debitore, è bene conoscere tutti gli elementi che devono essere necessariamente contenuti affinché la richiesta sia valida e completa. In primis, è necessario indicare nel sollecito il titolo, ossia la fonte del diritto vantato dal creditore, per esempio riportando gli estremi del contratto o del preventivo sottoscritto tra le parti, il riferimento alla fattura in sospeso etc. Inoltre, devono essere indicati: importo esatto da pagare, termine entro il quale si richiede il saldo e l’indicazione che, nel caso di ulteriore mancato pagamento, il creditore potrà agire in sede giudiziale. E’ consigliabile allegare copia della fattura insoluta, eventuali altri documenti comprovanti la natura del credito e indicare ogni informazione utile ai fini del pagamento.

Termini di prescrizione del credito

La legge prevede specifici termini di prescrizione dei crediti vantati, entro i quali è possibile richiedere il pagamento. In linea generale, la prescrizione dei crediti commerciali è fissata in dieci anni dal momento in cui è sorto il credito, ma esistono fattispecie con termini di prescrizione dei crediti diversi, ossia:

  • 5 anni per crediti previdenziali, somme dovute a titolo di risarcimento del danno e somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili;
  • 3 anni per i diritti dei prestatori di lavoro e le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore a un mese;
  • 2 anni per crediti derivanti da sinistri stradali e contratti di assicurazione;
  • 1 anno per crediti derivanti da contratti di trasporto e spedizione, rate di premi assicurativi, crediti del mediatore per la provvigione e crediti per merci vendute da commercianti ad altri soggetti che non siano a loro volta commercianti.

Nel momento in cui il creditore formula la richiesta di pagamento, il termine della prescrizione del credito riparte da zero. Le fatture insolute, pertanto, vanno in prescrizione solo se il creditore non ne sollecita il pagamento, nel periodo previsto dalla legge ai fini della decadenza del debito.

Come si calcolano gli interessi di mora

Da quanto il credito diventa esigibile, e per ogni giorno di ritardo nel pagamento, produce interessi di mora, che hanno lo scopo di dissuadere il debitore ad ulteriormente ritardare il pagamento.

Gli interessi di mora sono determinati in misura fissa dalla legge per tutti i tipi di credito, esclusi quelli aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, quindi che attengono a transazioni commerciali: in questi casi, l’interesse di mora viene determinato “prendendo come base il tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali”.

Ricorso all’Autorità Giudiziaria per recuperare un credito

Se ogni tentativo bonario di ottenere il pagamento del debito non porta ad alcun apprezzabile risultato, allora il creditore potrà ricorrere al Giudice affinché questi accerti, in via definitiva, il suo diritto di credito. Il Giudice potrà disporre il pignoramento dei beni del debitore, sui quali sarà possibile procedere all’esecuzione forzata al fine di saldare l’importo dovuto.

Prima di eventualmente agire per via giudiziale, è sempre consigliabile effettuare una valutazione sulla consistenza del patrimonio del debitore, al fine di evitare che il provvedimento del Giudice si riveli, in concreto, poco efficace.

Il ricorso al Giudice può avvenire per ingiunzione o per rito ordinario. Nel ricorso per ingiunzione, il creditore deposita un ricorso al Giudice fornendo tutte le prove dell’esistenza del credito; il Giudice, accertato il credito, emette un decreto ingiuntivo con il quale ordina al debitore di pagare la somma, fatto salvo il diritto di opporsi alla richiesta entro 40 giorni. Nel rito ordinario, invece, si avvia un vero e proprio processo civile, nel quale il creditore avrà modo di dimostrare la sussistenza del suo diritto di credito e di aver eseguito correttamente la prestazione richiesta dal cliente debitore.

Pignoramento di beni e di crediti del debitore

A fronte di un credito non riscosso ed in possesso di un titolo esecutivo, il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore o dei crediti che il debitore stesso vanta nei confronti di terzi soggetti. L’esecuzione può essere mobiliare o immobiliare, a seconda della natura dei beni pignorati, o di crediti presso terzi.

Rientrano, per esempio, nel pignoramento mobiliare beni come veicoli (autovetture), conti correnti e arredi, mentre nel caso in cui ci si rivalga su terreni e appartamenti si parla di pignoramento immobiliare.

I beni oggetto dell’esecuzione vengono, in sostanza, sottratti al debitore e messi all’asta: l’importo ricavato dalla vendita degli stessi permetterà di soddisfare il credito in sospeso.

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TUTELA DEL CREDITO ha piena operatività in tutti i Comuni delle seguenti Provincie:

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