esecuzione coattiva

Esecuzione coattiva: cos’è?

Esecuzione coattiva, espropriazione forzata: cos’è e come funziona? A rispondere è TUTELA DEL CREDITO.

Per il nostro ordinamento giuridico, il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio personale, presente e futuro. Inoltre, sempre per legge, il debitore è tenuto a pagare le proprie debenze anche se contro la sua volontà: in ciò consiste l’esecuzione coattiva delle pretese del creditore.

In buona sostanza, al creditore è consentito soddisfare “con la forza” le proprie pretese creditorie, anche quando il debitore non intende ottemperare volontariamente, e quindi ricorrendo a procedure autorizzate dalla legge, a mezzi coercitivi nei confronti del debitore e finalizzati al soddisfacimento del credito vantato sui beni intestati alla persona obbligata.

Il creditore che, in base a un valido titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo, una sentenza, ecc.), intende far valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore può quindi, per legge, dare avvio all’espropriazione forzata dei suoi beni.

L’esecuzione forzata è quella fase del procedimento civile durante la quale si porta a concreta attuazione una sentenza o, comunque, un provvedimento del Giudice divenuto esecutivo.

L’esecuzione coattiva, infatti, serve a realizzare quanto stabilito dal Giudice nella sua decisione favorevole al creditore, concretizzando la conclusione espressa nel provvedimento.

L’esecuzione si definisce forzata proprio perché può avvenire anche contro la volontà del debitore.

Esecuzione coattiva: quali presupposti?

Il primo presupposto, necessario affinché si possa dar luogo ad una procedura di esecuzione coattiva o forzata, è che si sia in possesso di un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto.

Ottenuto il titolo esecutivo, occorre poi procedere alla sua notificazione, unitamente o disgiuntamente al precetto, cioè all’atto con cui si intima al debitore di adempiere entro dieci giorni, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.

Dopodiché, si può procedere con la notifica del pignoramento, che è il primo atto con cui comincia l’esecuzione forzata.

Titolo esecutivo: cos’è?

Il titolo esecutivo è un documento scritto che accerta il diritto del creditore e che consente di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto debitore.

Il diritto che deve risultare dal titolo esecutivo deve essere certo nella sua esistenza, liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione.

I titoli esecutivi sono:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (ad esempio, il decreto ingiuntivo non opposto);
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Perché si possa procedere all’esecuzione coattiva, occorre che il titolo esecutivo sia stato notificato al debitore. Senza tale adempimento, non si può dar luogo all’espropriazione.

Precetto: cos’è?

Per legge, l’esecuzione forzata deve essere preceduta non solo dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, ma anche dal precetto.

Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni (fatti salvi i casi ove vi sia pericolo nel ritardo) con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto è un atto che redige l’Avvocato di fiducia del creditore: non è un provvedimento del Giudice, ma un atto di parte.

Nel precetto sono previste, a pena di nullità, alcune indicazioni obbligatorie:

  1. il nominativo delle parti coinvolte nella procedura, cioè dell’intimante e dell’intimato;
  2. la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente dal precetto;
  3. l’avvertimento che il debitore può, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
  4. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Il precetto è efficace per novanta giorni, dal momento in cui è stato notificato: ciò significa che, scomputati i dieci giorni di tempo che devono essere concessi al debitore per poter adempiere, il creditore avrà ottanta giorni per poter intraprendere l’esecuzione forzata, decorsi i quali dovrà notificare un nuovo atto di precetto.

Precetto: notificato con titolo esecutivo o no?

Affinché si possa avviare validamente una procedura espropriativa occorre che siano notificati tanto il titolo esecutivo (cioè, il documento che giustifica l’espropriazione) quanto il precetto.

Titolo esecutivo e precetto possono essere notificati contestualmente, cioè in un’unica soluzione, oppure con due notifiche distinte. Quindi è possibile che il titolo esecutivo venga notificato prima e l’atto di precetto solamente in un secondo momento.

Di basilare importanza è che al debitore sia stato notificato almeno il titolo che giustifica le pretese del creditore.

Nel caso in cui gli si notificasse solo il precetto, l’intimato potrebbe non essere a conoscenza neppure del perché gli venga chiesto di adempiere e di farlo entro dieci giorni.

In estrema sintesi, i casi che si potrebbero delineare sono:

  1. il creditore notifica prima il titolo esecutivo e, in un secondo momento, il precetto: la procedura è valida, purché nel precetto venga indicata la data della notifica del titolo esecutivo;
  2. il creditore notifica contestualmente precetto e titolo esecutivo al debitore: la procedura è valida;
  3. il creditore notifica al debitore solamente il precetto e, unicamente sulla scorta di esso, intende dare luogo all’esecuzione forzata: la procedura non è valida e l’esecuzione coattiva sarebbe viziata, tanto che il debitore potrebbe validamente opporsi alla stessa.

Pignoramento: cos’è?

Dopo aver notificato titolo esecutivo e precetto, affinché si possa avviare un’esecuzione forzata occorre notificare l’atto di pignoramento.

Il pignoramento è l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualsivoglia atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

In buona sostanza, il pignoramento è un atto che il creditore fa notificare al debitore, tramite l’Ufficiale Giudiziario, contenente l’avvertimento di non disporre in alcun modo dei beni pignorati.

Esecuzione forzata: quanti tipi?

L’esecuzione coattiva (o esecuzione forzata o espropriazione) è la procedura che consente di attuare le disposizioni del Giudice, anche senza il consenso del debitore.

E’ evidente pertanto che, al fine di destinarli alla soddisfazione del diritto del creditore (pretesa creditoria), è consentito sottrarre forzatamente, in maniera coattiva, al debitore, determinati beni a quest’ultimo intestati.

A seconda della natura dei beni, mobili e/o immobili, intestati al debitore sui quali il creditore intende rivalersi, l’esecuzione può essere così suddivisa:

  1. mobiliare, se ha ad oggetto denaro o altri beni mobili del debitore;
  2. immobiliare, se ha ad oggetto beni immobili (terreni, fabbricati, etc.) intestati al debitore;
  3. presso terzi, se ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili di proprietà del debitore, ma nella disponibilità di terze persone (il conto corrente del debitore, lo stipendio del debitore, la pensione del debitore, la pigione di un immobile intestato al debitore e locato a terzi, il saldo di una fattura emessa dal debitore, etc.).

Ogni tipo di esecuzione coattiva segue una procedura diversa, regolata dalla legge, ma per ognuna di esse occorre sempre procedere alla notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento.

Esecuzione coattiva: quali strumenti?

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