sequestro conservativo dei conti correnti

Sequestro conservativo in tutta Europa dei conti correnti intestati ai debitori

Dal 1° dicembre 2020 è in vigore il Decreto Legislativo n. 152/2020 del 26 ottobre 2020 e che attua il regolamento UE n. 655/2014 sul sequestro conservativo transfrontaliero dei conti correnti debitori.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020, il Decreto Legislativo 152 del 26/10/2020 dispone l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Il Decreto in vigore dal primo dicembre 2020 istituisce la procedura per ottenere l’Ordinanza Europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari intestati ai debitori e rendere quindi più agevole il recupero transfrontaliero di crediti commerciali e non.

Si tenga presente che l’Art. 9 del Decreto prevede l’obbligo per le parti di farsi assistere in Giudizio da un difensore.

L’art. 2 del Decreto precisa che se l’Ordinanza, che consente di disporre il sequestro dei conti correnti bancari è funzionale a soddisfare un credito risultante da Atto Pubblico, allora il Giudice competente alla sua emanazione è quello del luogo in cui l’Atto Pubblico è stato formato.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione delle informazioni dei conti correnti bancari esistenti intestati ad un debitore in uno degli Stati dell’Unione, l’Art. 3 cita “è competente, quale autorità di informazione, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.” Nei casi in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, la competenza è del Presidente del Tribunale di Roma.

Quando il creditore interessato presenta istanza per ottenere l’Ordinanza di Sequestro Conservativo dei conti correnti bancari del debitore, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • la domanda viene respinta: in questo caso il creditore può opporsi al provvedimento di rigetto del Giudice singolo con ricorso al Tribunale in composizione collegiale, di cui però non può fare parte il Magistrato che non ha accolto l’istanza;
  • la domanda viene accolta: in questa ipotesi l’Ordinanza deve essere notificata al debitore nel termine di 14 giorni dal sequestro conservativo dei suoi conti e al Provvedimento si dà esecuzione nella forma del pignoramento presso terzi.

Il debitore che viene raggiunto dall’ordinanza di sequestro deve avere la possibilità di difendersi, per questo ai sensi dell’art. 6 si prevede che il ricorso contro l’Ordinanza europea di sequestro deve essere avanzato al Giudice che l’ha emessa.

Se invece il debitore dovesse decidere di opporsi all’esecuzione dell’Ordinanza europea di sequestro conservativo, quindi in una fase già avanzata della Procedura, allora deve rivolgersi al Tribunale del luogo in cui risiede o ha la sede.

Esiste poi un modulo, l’allegato IX del Regolamento UE, utilizzabile sia dal creditore che dal debitore, per una eventuale impugnazione dei Provvedimenti che hanno stabilito sul ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo, sul ricorso del debitore verso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo e su quello con cui il Giudice ha disposto la modifica o la revoca dell’Ordinanza di sequestro per sopravvenuto mutamento delle circostanze.

Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 669-terdecies c.p.c che disciplina il reclamo contro i Provvedimenti cautelari.

Dal primo dicembre 2020, quindi, non vi è più alcun conto bancario europeo esentato dal rischio sequestro conservativo, se intestato a persona debitrice, ancor più se residente o comunque domiciliata in Italia.

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