gratuito patrocinio

Gratuito Patrocinio: come funziona?

Il diritto al gratuito patrocinio trova fondamento nella Costituzione:

  • nell’ art. 3 Cost. che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana,
  • nell’ art. 24 Cost. che definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (processo civile, penale, mediazione civile e commerciale).

Il diritto al gratuito patrocinio trova riconoscimento anche a livello internazionale:

  • nell’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950),
  • nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14, 3 comma, lett. d).

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il Gratuito Patrocinio si concretizza nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, in quanto a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al Giudice

Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge che la regolamenta, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):

  • i cittadini italiani,
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare,
  • gli apolidi,
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 11.493,82.
Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al gratuito patrocinio rimane soccombente in giudizio, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

In quali casi il patrocinio a spese delle Stato non è ammesso?

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Quali sono i tempi in cui lo Stato paga gli Avvocati?

Negli ultimi quattro anni lo Stato italiano ha stanziato oltre 1, 3 miliardi di euro per il gratuito patrocinio. Di questi, almeno il 20% non è sarebbe ancora stato pagato.

Oltre 260 milioni di euro già previsti a bilancio, come risulterebbe dal rendiconto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2020, che non finiscono nelle tasche degli avvocati per difficoltà burocratiche e mancanza di personale.

Gli Avvocati italiani vanterebbero verso l’erario, per lavori già svolti e addirittura ultimati, un credito di almeno 260 milioni di euro.

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