Decreto Ingiuntivo: i tempi di prescrizione

Decreto Ingiuntivo

Dalla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il creditore, sino a massimo dieci anni, può procedere al pignoramento. Da quando scade il termine di quaranta giorni per l’opposizione, inizia a decorrere la prescrizione.

Trascorsi i dieci anni, se la prescrizione non viene interrotta, il debitore nulla più deve al creditore: il credito è prescritto, di conseguenza anche il debito.

Decreto ingiuntivo: cos’è?

Il decreto ingiuntivo è un ordine, impartito dal Giudice a chi è debitore, deve corrispondere dei soldi o deve restituire dei beni mobili ad un creditore, di eseguire tale prestazione entro massimo quaranta giorni.

Il procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo (detto anche procedimento d’ingiunzione o procedimento monitorio) è più rapido ed economico rispetto ad una vera e propria causa.

Infatti, è sufficiente che il creditore depositi, presso la Cancelleria del Giudice competente, un ricorso con allegate le prove scritte del credito vantato. Possono essere prove idonee, esemplificativamente, le fatture, gli estratti delle scritture contabili certificati da un notaio, un preventivo firmato dal debitore per accettazione, etc.

In mancanza di prova scritta, non è possibile ottenere un decreto ingiuntivo, ma occorre che il creditore instauri una vera e propria causa nei confronti del debitore, dando dimostrazione del proprio credito, ad esempio, ricorrendo ai dei testimoni.

La procedura d’ingiunzione è però possibile soltanto se il credito riguarda:

  • una somma di denaro liquida ed esigibile
  • una certa quantità di cose fungibili
  • la consegna di una cosa determinata

Una somma di denaro è liquida quando è esattamente determinata nel suo ammontare. Il credito è esigibile quando è già scaduto, ma il debitore non lo ha ancora pagato.

Le cose fungibili possono essere sostituite con una pari quantità di cose dello stesso tipo.

Il giudice, esaminato il ricorso e i documenti allegati, ingiunge al debitore di pagare o consegnare quanto dovuto entro il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo: entro quanto tempo va notificato?

Il decreto ingiuntivo va notificato al debitore entro massimo sessanta giorni, dopo che il giudice ha emesso l’atto giudiziario su ricorso del creditore.

La notifica è la consegna formale dell’atto al debitore, fatta tramite l’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo, se il debitore risiede nel territorio di sua competenza, gli consegnerà l’atto a mani; in caso contrario, glielo notificherà per posta osservando le formalità previste dalla legge.

Scaduto il termine di sessanta giorni, il decreto ingiuntivo diventa inefficace. Questo non toglie che il creditore possa chiederne uno ulteriore al giudice. A tal fine, egli dovrà depositare un nuovo ricorso e pagare le relative imposte, sempre che, nel frattempo, il suo credito non si sia prescritto.

Decreto ingiuntivo: cosa accade dopo la notifica?

Il decreto ingiuntivo, una volta notificato, resta in stato di “quiescenza” per quaranta giorni, durante i quali il creditore altro non può fare che attendere.

Infatti, ricevuta la notifica, il debitore ha tre possibilità:

  • pagare il creditore o consegnargli quanto dovuto. All’importo da corrispondere o alle cose da consegnare, andranno aggiunte le spese legali liquidate dal giudice. Infatti, il Magistrato, quando emette il decreto, ordina al debitore il rimborso delle imposte anticipate dal creditore (le c.d. spese vive) e il pagamento dell’onorario dell’Avvocato che ha curato la pratica, nella misura stabilita dallo stesso giudice;
  • proporre opposizione. Se il debitore ritiene di non essere tenuto a pagare, può proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il decreto. In questo modo, si instaura una vera e propria causa, nella quale debitore e creditore cercheranno di far valere le proprie ragioni, portando in Giudizio prove a proprio favore. Il Giudice poi deciderà emettendo una sentenza. Se quest’ultima è a favore del creditore, se cioè conferma l’esistenza del credito, andrà a sostituire il decreto ingiuntivo;
  • non pagare. In questo caso, il creditore, trascorsi i quaranta giorni, potrà procedere al pignoramento nei confronti del debitore, entro un termine ben preciso; trascorso questo periodo, il diritto di utilizzare il decreto ingiuntivo si prescrive.

Prescrizione: cos’è

La prescrizione è l’estinzione dei diritti a seguito del decorso di un determinato tempo.
Per ogni categoria di diritti vi sono termini di prescrizione diversi. I crediti, di norma, si prescrivono in dieci anni, a meno che la legge non stabilisca termini più brevi. Ci sono anche diritti che non si prescrivono mai: sono quelli specificati dalla legge, come ad esempio il diritto di proprietà o quello al nome.

Il creditore può interrompere la prescrizione e guadagnare più tempo per far valere un proprio diritto. L’interruzione della prescrizione si effettua inviando al debitore una richiesta di pagamento scritta. La comunicazione deve essere fatta in modo tale da avere la prova che il debitore l’abbia ricevuta: ad esempio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora meglio, tramite ufficiale giudiziario.

Quando la prescrizione è interrotta il termine ricomincia a decorrere da capo, a partire dal giorno successivo a quello in cui l’interruzione si è verificata.

Decreto ingiuntivo: quando si prescrive?

Una volta notificato il decreto ingiuntivo e divenuto definitivo in assenza di opposizione, il pignoramento è l’unico documento per recuperare il credito. Anche il credito risultante dal decreto ingiuntivo, come tutti i crediti, va in prescrizione.

In questo caso, si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, e questo a prescindere dalla natura del credito per il quale si è chiesta l’emanazione del decreto.

Quello che abbiamo detto a proposito del decreto ingiuntivo vale anche per le sentenze di condanna.

Da quando decorre la prescrizione del decreto ingiuntivo?

La Corte di Cassazione ha ribadito che il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile non decorre dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza e neppure dalla sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato, ossia da quando diventa definitiva. Ciò avviene quando sono trascorsi tutti i termini previsti dalla legge senza che la sentenza sia stata impugnata.

Quindi, adattando questi principi al caso del decreto ingiuntivo, i dieci anni di prescrizione decorrono da quando esso è divenuto definitivo, vale a dire dalla scadenza del termine di quaranta giorni entro cui può essere proposta opposizione. Se il decreto ingiuntivo, invece, è oggetto di opposizione la prescrizione (in questo caso della sentenza) inizia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della stessa (ossia quando sono scaduti i termini per proporre impugnazione).

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