Per il debitore, nella denegata ipotesi di controversia, l’onere della prova, grazie all’articolo 91 D.L. 18/20, è "alleggerito" e soddisfatto.

Per il debitore, nella denegata ipotesi di controversia, l’onere della prova, grazie all’articolo 91 D.L. 18/20, è "alleggerito" e soddisfatto.