recupero credito

Recupero Credito: come funziona

Società di Recupero Credito o no? Informazioni per recupero crediti? Sollecito telefonico o epistolare? Lettera di diffida? Messa in mora? Pignoramento presso terzi? Pignoramento del quinto? Debitore già esecutato? Debitore dipendente? Pignoramento mobiliare? Pignoramento immobiliare? Decreto Ingiuntivo? Recupero Credito stragiudiziale o giudiziale?

Le fasi e la modalità con cui avviene il recupero crediti dipendono da più variabili, di seguito le principali:

  • natura del credito (commerciale, personale, etc.)
  • entità del credito
  • natura giuridica del creditore (persona fisica o persona giuridica)
  • garanzie offerte dal debitore
  • solvibilità del debitore

Le fasi del recupero credito

L’attività di recupero credito del creditore è volta ad ottenere dal debitore il pagamento dei debiti scaduti, prima in forma bonaria, poi con mezzi più coercitivi.

La prima fase è chiamata “stragiudiziale” perché avviene al di fuori dei Tribunali ed è caratterizzata dall’invio di avvisi di scadenza dei termini di pagamento, telefonate di sollecito, diffide ad adempiere, etc.

L’ordinamento italiano non regolamenta specificatamente la prima fase del recupero credito, quella stragiudiziale, tanto che il creditore ha facoltà di scegliere se intraprenderla o meno e quali mezzi utilizzare.

La seconda fase del recupero credito è chiamata “giudiziale” ed ha inizio con l’istanza al Giudice di condanna del debitore al pagamento delle somme vantate dal creditore. Il recupero crediti giudiziale, a differenza di quello stragiudiziale, è regolamentato dal Codice di Procedura Civile.

Il recupero credito stragiudiziale

Solitamente, per evitare una costosa e lunga azione legale di recupero crediti, il creditore tenta una riscossione bonaria dei crediti vantati.

I principali strumenti a disposizione del creditore, nella fase stragiudiziale del recupero credito, sono:

Sollecito di pagamento

Il recupero crediti stragiudiziale inizia sempre con un primo sollecito di pagamento. Il creditore contatta informalmente il debitore, a volte solo telefonicamente, a volte per iscritto, a volte in entrambi i modi.

Spesso, nei primi solleciti di pagamento, al debitore non vengono imposti termini perentori per adempiere.

Ai solleciti di pagamento formulati bonariamente, il debitore non ha ancora l’obbligo di rispondere, nè termini per non riconoscere il debito.

Lettera di diffida di pagamento

Se i solleciti di pagamento formulati in via bonaria non dovessero sortire effetti, il creditore che intende recuperare il credito vantato, invierà al debitore una lettera di diffida, a mezzo pec o raccomandata a.r., e conserverà la prova e la data di avvenuta consegna.

Nella lettera di diffida, il creditore fissa un termine per adempiere, con l’avvertimento al creditore che, una volta scaduto, intraprenderà tutte le azioni legali consentite per il recupero coattivo del credito.

Il termine di pagamento fissato nella lettera di diffida non è perentorio, tanto che se il debitore ritarda qualche giorno ad adempiere, non vi saranno conseguenze degne di nota.

L’interruzione della prescrizione come effetto giuridico della diffida ad adempiere

La diffida di pagamento ha come effetto giuridico quello di interrompere la prescrizione del credito vantato.

Ogni credito ha un termine massimo entro cui può essere riscosso, e varia da sei mesi a dieci anni, a seconda della sua natura. Il termine del credito entro il quale può esserne preteso il pagamento, si chiama prescrizione. Una volta scaduta la prescrizione, il debitore non ha più alcun obbligo di legge ad adempiere. 

Ogni volta, però, che il debitore viene raggiunto da una lettera di diffida, a mezzo raccomandata a.r. o Pec, il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere di nuovo da capo. E così a ogni successiva lettera di diffida.

Per evitare quindi che il proprio diritto alla riscossione del credito si estingua, occorre che il creditore invii, prima di ogni scadenza dei termini di prescrizione, una lettera di diffida di pagamento al debitore, conservando la relativa prova di invio e di ricevimento.

I contenuti obbligatori della diffida di pagamento

Affinché la diffida ad adempiere possa interrompere la prescrizione è necessario che indichi in modo inequivocabile l’entità della somma da versare, comprensiva degli interessi, nonché la “causa” che ha dato origine al debito. 

Benché non indispensabile, è preferibile fissare una data ultima per il pagamento, oltre la quale si intende agire giudizialmente per il recupero del credito, affidando la pratica al proprio avvocato di fiducia.

Non esiste un termine prefissato dalla legge italiana, ma solitamente il creditore assegna al debitore una settimana di tempo per adempiere. Si tenga conto però che la scadenza del termine non ha, in questo contesto, effetti giuridici e non impedisce la possibilità di estinguere comunque il debito.

Cessione del credito

A volte il creditore potrebbe avere convenienza a vendere il proprio credito ad altre società, nonostante di solito lo acquistino ad un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello nominale.

Al debitore deve essere comunicata la cessione del credito, con una lettera raccomandata o una pec, con espressa indicazione del nome del cessionario e del cedente.

Il cessionario potrà intimare il pagamento ed agire direttamente nei confronti del debitore, anche in via giudiziaria.

Il recupero credito giudiziale

Se tutti i tentativi stragiudiziali non dovessero sortire effetti esaustivi, il creditore potrà avviare le debite azioni giudiziali.
L’azione giudiziale può essere di due tipi, a seconda che il creditore sia in possesso o meno della prova scritta del credito vantato.

Decreto ingiuntivo

Se il creditore è munito di una prova scritta del credito vantato, può limitarsi a chiedere al Giudice un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.

L’ingiunzione è un comando che viene emesso, senza bisogno della partecipazione del debitore al procedimento (c.d. ricorso per decreto ingiuntivo).

Il debitore riceve il decreto ingiuntivo con l’ordine di pagamento a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario e, nei 40 giorni successivi, dovrà pagare o presentare opposizione. Se non fa né l’una né l’altra scelta, il decreto diventa definitivo e il creditore può passare direttamente all’esecuzione forzata.

La prova scritta che consente al creditore di richiedere il decreto ingiuntivo può essere un contratto sottoscritto dal debitore, una promessa di pagamento o un’ammissione di debito firmata dal debitore, una fattura o una parcella emessa dal creditore e non saldata, ecc.

L’opposizione svolta dal debitore nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, apre un vero e proprio processo in cui spetterà al creditore dimostrare il proprio diritto di credito, con prove diverse da quella scritta, prodotta nella fase preliminare.

Giudizio ordinario

Se il creditore non ha una prova scritta, deve citare il debitore davanti al Tribunale per un regolare giudizio. L’onere della prova è, anche in questo caso, a carico del creditore.

Il recupero crediti tramite il pignoramento

Se il creditore è in possesso di una cambiale o di un assegno scaduto, di un contratto di mutuo sottoscritto davanti ad un notaio, di una sentenza definitiva o di un decreto ingiuntivo non opposto, può avviare il pignoramento dei beni del debitore. Pignoramento che può svolgersi in una delle seguenti forme:

  • pignoramento dei beni mobili presenti in casa del debitore (arredi, elettrodomestici, gioielli, ecc.);
  • pignoramento dei beni immobili intestati al debitore, anche per semplice quota;
  • pignoramento dei crediti che il debitore avanza da terzi (stipendio, pensione, conto corrente, canoni di locazione, ecc.).

La scelta tra le tre forme di pignoramento è rimessa al creditore ed al suo Avvocato di fiducia.

La riscossione dei crediti esattoriali

Regole “speciali” valgono quando il creditore è l’agente per la riscossione esattoriale dei crediti dello Stato o della Pubblica Amministrazione.

In questo specifico caso, non sono previste diffide ad adempiere ma:

  • accertamenti fiscali;
  • ordinanze di ingiunzione;
  • cartelle di pagamento;
  • intimazioni di pagamento.

Il pignoramento, in questo caso, è possibile solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e sempre a condizione che, tra la data dell’ultima notifica e il primo atto di pignoramento, non decorra più di un anno.

TUTELA DEL CREDITO da sempre è un ottimo partner per ogni creditore che, prima ancora di intraprendere qualsivoglia attività di recupero crediti, voglia ottenere informazioni certe sull’esistenza o meno di beni in capo al debitore e utilmente pignorabili.

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