recupero credito

Il recupero crediti

Per recupero crediti s’intende l’insieme delle attività effettuate dal creditore, titolare di un credito nei confronti di una terza persona (il debitore), per ottenere il pagamento dei crediti vantati.

Per prima cosa, il creditore deve mettere il debitore nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte, da un lato eseguendo la prestazione alla quale è tenuto, dall’altro inviando al debitore tutta la documentazione, anche fiscale, richiesta ex lege.

Qualora il debitore non provveda spontaneamente a pagare nei termini stabiliti, il creditore solleciterà l’adempimento, anche mettendo in mora il proprio debitore e/o rivolgendosi a società di recupero crediti stragiudiziale o al proprio Avvocato di fiducia.

Qualora, nonostante i solleciti, il debitore si ostini a non adempiere e, a fronte di mirate informazioni per recupero crediti, quest’ultimo sia solvibile, al creditore non resta che ricorrere al Giudice per vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie.

TUTELA DEL CREDITO coadiuva tutti i creditori nell’ottenimento di informazioni per recupero crediti dai contenuti qualitativamente elevati e quanto più possibile corrispondenti al vero.

Per poter recuperare un credito, occorre che questo sia:

  • certo: ovvero il creditore deve essere in possesso di sufficienti elementi che dimostrino l’esistenza del suo diritto di credito e l’ammontare della somma dovutagli;
  • liquido: il credito deve essere determinato nel suo ammontare, anche da un Giudice;
  • esigibile: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto.

Giova rammentare che la sola emissione della fattura (che resta un documento contabile formato unilateralmente da una delle parti di un rapporto) e la sua regolare registrazione non è sufficiente per dimostrare l’esistenza del credito.
È quindi sempre consigliabile organizzare la propria attività ed effettuare i lavori solo dopo la sottoscrizione di un regolare contratto oppure dopo l’approvazione per iscritto di un preventivo dettagliato.

Solo in questo modo, a fronte delle eventuali contestazioni del debitore, si potrà agevolmente dimostrare l’esistenza del rapporto e (elemento di primaria importanza) l’ammontare della somma dovuta.

Alla scadenza del termine pattuito per il saldo della fattura, al creditore è consigliato inviare richiesta di pagamento tramite:

  • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • messaggio di posta elettronica certificata (la c.d. PEC) ad un destinatario che sia anche esso un indirizzo di posta elettronica certificata.

E’ opportuno che il sollecito di pagamento contenga:

  • l’indicazione della fonte del diritto vantato dal creditore (il c.d. titolo)
  • l’indicazione dell’importo preciso dovuto indicando se possibile anche la maggiorazione a titolo di interessi (mora)
  • l’invito a provvedere al pagamento entro un dato termine
  • l’indicazione che in difetto di adempimento spontaneo il creditore si riserva di tutelarsi anche in sede giudiziale.

La legge stabilisce dei termini massimi entro i quali il creditore può richiedere il pagamento di un credito.

In linea generale, i diritti di credito si prescrivono (ossia decorso un certo periodo non possono più essere fatti valere) in dieci anni dal momento in cui il credito stesso è sorto.

Per determinati tipi di credito la legge prevede però dei termini più stretti ed, in particolare, tra gli altri si prescrivono:

in cinque anni i crediti previdenziali, le somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili, le somme di denaro dovute a titolo di risarcimento del danno (salvo che il danno derivi dall’inadempimento di un contratto nel qual caso il termine resta di dieci anni), i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi;

in tre anni i diritti dei prestatori di lavoro e le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore ad un mese;

in due anni i crediti derivanti da sinistri stradali (salvo che si verifichino delle lesioni personali nel qual caso il termine di prescrizione è pari al termine di prescrizione del reato di lesioni personali o di omicidio nei casi in cui si verifichi il decesso), i crediti che derivano da contratti di assicurazione;

in un anno i diritti che derivano da contratti di spedizione, trasporto (se il trasporto inizia fuori dall’UE la prescrizione è di 18 mesi), il diritto al pagamento delle rate dei premi assicurativi, i crediti dei commercianti per la merce venduta a soggetti che non sono a loro volta commercianti, il credito del mediatore per la provvigione.

Ovviamente si tratta di una elencazione non completa ed è sempre consigliabile non lasciare che trascorra troppo tempo dal momento in cui il credito diventa esigibile (quindi quando si può pretendere di essere pagati) sino al momento della richiesta.

La prescrizione viene interrotta (interruzione della prescrizione) se, prima che sia trascorso il termine di prescrizione, il creditore effettua la richiesta di pagamento, così che il termine ricomincia a decorrere da zero.

Tutti i crediti che hanno ad oggetto una somma di denaro producono, per legge, interessi e, in particolare, interessi di mora dal momento in cui il credito è “scaduto”.

L’art. 1219 c.c. stabilisce che producono interessi di mora, senza che sia necessaria la costituzione in mora, i crediti che vanno adempiuti al domicilio del creditore e per i quali è stabilito un termine per l’adempimento e, tra questi, i debiti che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Si dice scaduto un credito nel momento in cui diventa un credito esigibile, cioè nel momento in cui è trascorso il termine a partire dal quale esso deve essere onorato, pagato.

Gli interessi di mora hanno una natura punitiva. Hanno infatti la funzione di dissuadere il debitore dal ritardare ulteriormente il pagamento ponendo a suo carico una sorta di penale.
Il saggio degli interessi moratori è determinato dalla legge in misura fissa per tutti i tipi di credito, salvo per i crediti che attengono alle c.d. transazioni commerciali.
Si definiscono transazioni commerciali i contratti (a prescindere dalla denominazione utilizzata) tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo.

In questo caso, la legge (art. 2 del D.Lgs n. 231 del 2002) prevede che l’interesse di mora sia determinato prendendo come base il tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali.

Con riferimento alle transazioni commerciali il D.Lgs n. 231 del 2002 ha stabilito che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore anche le somme che si sono rese necessarie per il recupero del credito medesimo.

Per questo motivo nella richiesta di pagamento è sempre opportuno specificare che viene richiesto sia il pagamento del credito (il c.d. capitale) sia il versamento delle somme a titolo di interessi di mora.

Qualora il creditore non riesca ad ottenere il pagamento neppure a seguito dei solleciti, la fase giudiziale diventa necessaria.

Prima però di incorrere in ulteriori spese, è sempre consigliabile raccogliere informazioni per recupero crediti in capo al debitore e verificare se è proprietario di beni mobili e/o immobili utilmente aggredibili.

È evidente che l’azione giudiziaria diventa opportuna nella misura in cui il creditore sa che il debitore è proprietario di beni che possono essere successivamente pignorati e sui quali procedere ad esecuzione forzata.

Normalmente il recupero del credito in fase giudiziale si attua in due forme tra di esse alternative: il ricorso per ingiunzione e la citazione in giudizio secondo le forme del c.d. rito ordinario.
Il rito ordinario è un vero e proprio processo civile nel quale il creditore, con l’assistenza di un Avvocato, ha l’obbligo di dimostrare:

  • la fonte del suo diritto di credito (ad esempio depositando una copia del contratto sul quale si fonda la richiesta di pagamento)
  • di avere eseguito correttamente l’attività prevista a suo carico nel contratto.

Il ricorso per ingiunzione, invece, è possibile quando si ha una prova scritta dell’esistenza del credito (ad esempio: il contratto e la relativa fattura).
In questo caso il creditore depositerà, con l’assistenza di un Avvocato, un ricorso al Giudice che emetterà un decreto (il c.d. decreto ingiuntivo) con il quale:

  • ordina al debitore di pagare la somma per la quale esiste la prova scritta
  • assegna al debitore un termine di quaranta giorni per opporsi alla richiesta.

Se il debitore non propone nei termini l’opposizione (anche in questo caso con l’assistenza di un Avvocato) il decreto diventa titolo esecutivo, un provvedimento, in altre parole, in base al quale si può procedere al pignoramento.

Se invece viene proposta l’opposizione si apre un vero e proprio giudizio ordinario nel quale il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa ed all’esito del quale il Giudice potrà confermare il contenuto del decreto oppure revocarlo (anche solo in parte nell’ipotesi in cui risulti che l’importo del credito è inferiore a quello indicato nel decreto stesso).

La fase esecutiva è la fase nella quale il creditore che è in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza che non può più essere impugnata oppure un decreto ingiuntivo che non è stato opposto) procede al pignoramento dei beni del debitore oppure dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto.

Si parla in questo caso di esecuzione

  • mobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all’asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene mobile di proprietà del debitore (ad esempio una vettura, dei mobili, degli elettrodomestici ecc…)
  • immobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all’asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene immobile di proprietà del debitore (ad esempio un alloggio, un terreno ecc…)
  • di crediti presso terzi: nella quale il creditore chiede al giudice che gli venga assegnato un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo (si pensi all’ipotesi in cui il debitore vanti un credito nei confronti del proprio datore di lavoro, in questo caso il creditore può chiedere al Giudice che il datore di lavoro versi direttamente a lui, in tutto o in parte, le somme che dovrebbe pagare al debitore).

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