debiti spese condominiali

Prescrizione debiti spese condominiali

Anche i debiti per le spese condominiali, come tutti i debiti, non hanno validità in eterno e cadono in prescrizione, ad un certo punto, tanto che poi l’amministratore di condominio non potrà più agire nei confronti del debitore.

E’ altrettanto vero però che, anche la prescrizione dei debiti contratti per le spese condominiali può essere interrotta con una semplice raccomandata a.r. contenente una diffida, senza la quale l’amministratore condominiale non potrà riportare il debito originario nei successivi bilanci consuntivi.

Ogni diffida di pagamento inviata con la raccomandata a.r. interrompe la prescrizione. La prescrizione può essere interrotta quindi anche più volte.

Per quel che riguarda la prescrizione delle spese condominiali, è opportuno distinguere il debitore proprietario dell’appartamento dal debitore che ha preso in affitto l’appartamento (inquilino moroso), che contrattualmente è tenuto a versare la propria quota al condominio.

Le spese condominiali dovute dal proprietario dell’appartamento e anche condomino si prescrivono in termini diversi a seconda che si tratti delle quote relative a spese condominiali ordinarie o di quelle relative a spese condominiali straordinarie.

Le spese ordinarie sono quelle annuali e periodiche, destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali, alle bollette e ai fornitori (ad es. la ditta delle pulizie). Le quote ordinarie si prescrivono in cinque anni. I cinque anni decorrono dall’approvazione dello stato di riparto presentato dall’amministratore all’assemblea condominiale. 

Le spese condominiali straordinarie sono quelle dovute per interventi eccezionali e di entità elevata (come la ristrutturazione e il rifacimento del tetto, la sostituzione del citofono condominiale, un nuovo ascensore). Le quote straordinarie si prescrivono in 10 anni. Anche in questo caso, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’assemblea condominiale approva il progetto di riparto presentato dall’amministratore di condominio.

Chi è in affitto può essere tenuto contrattualmente a versare le quote condominiali ordinarie à forfait oppure integralmente. Qualora il contratto di locazione non specifichi nulla, sono a carico dell’inquilino le seguenti spese condominiali (c.d. oneri accessori):

Se il contratto non dice nulla, sono a carico dell’inquilino le seguenti spese condominiali (cosiddetti oneri accessori):

  • servizio di pulizia delle parti comuni;
  • funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore;
  • fornitura dell’acqua;
  • fornitura dell’energia elettrica per le parti comuni;
  • fornitura del riscaldamento e del condizionamento dell’aria;
  • spurgo dei pozzi neri e delle latrine;
  • fornitura di altri servizi comuni;
  • portiere entro massimo 90% del compenso, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta.

L’inquilino deve versare la propria quota delle spese condominiali al locatore e non all’amministratore condominiale. Il debito del conduttore,  infatti, è nei confronti del proprietario di casa, non del condominio, tanto che in caso di morosità, a fare il decreto ingiuntivo nei suoi confronti sarà il padrone di casa. Se la morosità supera un importo pari ad almeno due mesi di canone di locazione e si protrae per oltre due mesi, il conduttore può subire anche lo sfratto.

La prescrizione delle quote condominiali dovute dall’inquilino è di due anni, che decorrono da ogni singolo mese in cui esse sono dovute.

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