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Crisi d’impresa: il codice cancella la responsabilità limitata

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Legge 155/17, ha introdotto il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”.

Il provvedimento, licenziato dal Governo il 10 gennaio 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.

Le norme, che ineriscono principalmente alle nuove procedure concorsuali e di composizione della crisi d’impresa, saranno operative dal 15 agosto 2020.

La finalità del provvedimento è quella di innovare in maniera generale ed organica l’intero corpus delle procedure concorsuali, che vede nel concetto di “insolvenza” un’evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da affrontare e risolvere tempestivamente.

È previsto, con assoluto rilievo per le società a responsabilità limitata, l’obbligo di nominare il sindaco, il collegio sindacale (organi di controllo) ed il revisore, sulla base dei requisiti stabiliti dal nuovo art. 2477 cod. civ., come modificato dall’art. 379 del D. Lgs. 14/2019. La nuova formulazione dell’art. 2477 cod. civ. esprime limiti/soglia più ristretti rispetto alle precedenti previsioni. Infatti, l’obbligo di nomina scatta quando la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei predetti limiti.

A tale obbligo si aggiunge, se necessario, quello di modificare ed uniformare l’atto costitutivo e lo statuto.

Pertanto, a differenza della precedente versione, sarà sufficiente il superamento di uno solo dei suddetti limiti (e non più due) affinché vi sia l’obbligo di nomina degli organi di controllo e del revisore.

Gli organi di controllo ed il revisore contabile (obbligatoriamente nominati), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Gli indizi della crisi, da cui scatta l’obbligo di segnalazione, vengono individuati (ma non in maniera tassativa) dall’art. 13 del D. Lgs. 14/2019, e riguardano principalmente situazioni di squilibrio di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria, da valutarsi caso per caso in virtù delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività esercitata. È demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’elaborazione, con cadenza trimestrale, di indici sulla base dei quali poter presumere uno stato di crisi dell’impresa.

Agli indicati obblighi vanno aggiunti, in capo alle s.r.l., anche quelli di predisporre un modello organizzativo e di gestire in modo formalizzato il rischio di insolvenza, sulla base dell’esteso campo applicativo dell’art. 2381 cod. civ., il quale, in virtù del nuovo sesto comma dell’art. 2475 cod. civ., deve applicarsi anche alle s.r.l., in quanto compatibile.

Il pieno rispetto di tutti gli obblighi di corporate governance, introdotti dal D. Lgs. 14/2019, gioverà all’interesse degli imprenditori, i quali, adempiendo tempestivamente, potranno beneficiare delle connesse misure premiali, come la riduzione di sanzioni e interessi sui debiti tributari e la concessione di termini ampliati per la presentazione della domanda di concordato, e potranno monitorare efficacemente lo stato di insolvenza, salvaguardando così il patrimonio aziendale.

Con il “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” però più che a riformare le procedure concorsuali, pare si sia proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa.

Questo il testo del nuovo sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, aggiunto dall’articolo 378 del predetto codice della crisi d’impresa:

«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».

Gli amministratori della SRL, società a responsabilità limitata, rispondono dei debiti societari con il proprio patrimonio personale nei confronti dei creditori sociali

Con il nuovo articolo sugli amministratori, la limitazione di responsabilità cesserebbe anche per i soci. Sarà, in ogni caso, un Giudice a stabilire se i soci dovranno concorrere con il proprio patrimonio personale, qualora non venga dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare la crisi aziendale.

Una norma che vorrebbe responsabilizzare maggiormente gli imprenditori, a maggior tutela dei lavoratori e delle attività produttive, ma anche dell’erario, perché notoriamente, da un fallimento, a pagare è sempre la collettività.

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