messa in mora

Messa in mora: cos’è e come funziona?

Sollecito di pagamento e messa in mora: un binomio spesso indispensabile ai fini di un recupero crediti esaustivo, ma come funziona?

Cosa significa “mettere in mora”

La messa in mora è un istituto che trova la propria compiuta disciplina all’interno del Codice Civile, precisamente all’art. 1219 ed ai seguenti.

In buona sostanza, mettendo in mora il debitore, lo si intima formalmente ad adempiere, in difetto sarà tenuto a risarcire i danni al creditore.

Come mettere in mora un debitore

Per mettere in mora il proprio debitore, è sufficiente inviargli una formale comunicazione, anche sotto forma di lettera, ed invita tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Affinché abbia efficacia, la messa in mora va comunicata con una modalità che consenta di dimostrare l’avvenuto invio e il ricevimento da parte del debitore. La messa in mora ha effetto dal moment in cui il debitore la riceve: è quindi valida la data di consegna al destinatario, piuttosto che quella di spedizione.

Si tenga conto che non rileva il fatto che il debitore rifiuti la raccomandata o non apra la casella di posta elettronica certificata: la comunicazione viene considerata comunque come ricevuta e nota.

A cosa serve la messa in mora

La lettera di messa in mora è una comunicazione formale nella quale il creditore di somme, o di servizi o di beni, intima ufficialmente alla controparte debitrice (azienda o privato cittadino) un determinato adempimento previsto in un accordo scritto, come ad esempio un contratto, oppure richiede la soluzione ad un problema venutosi a creare.

In generale, la messa in mora serve per instaurare una procedura esecutiva, ciò rende la lettera di messa in mora il primo e necessario atto dell’esecuzione. 

Inoltre l’altra funzione principale della messa in mora è quella di interrompere la prescrizione, come ribadito dalla Corte di Cassazione n. 10630 del 2015 “ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia di lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di convenuto tra copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”.

Infine, la lettera di intimazione ad adempiere (a differenza della diffida ad adempiere) ha il fine di ripristinare il vincolo contrattuale richiedendo l’adempimento.

Gli effetti giuridici della messa in mora

Dal punto di vista meramente giuridico, la lettera di messa in mora sortisce principalmente due effetti:

  • consente agli interessi moratori di decorrere;
  • interrompe i termini della prescrizione.

Quanto agli interessi moratori, questi sono di norma dovuti nella misura degli interessi legali fissati per legge e aggiornati periodicamente dal Ministero. In caso di contratto, però, le parti possono fissare (per iscritto) un saggio degli interessi moratori diverso (come spesso accade con i contratti bancari), purché non superi la soglia dell’usura.

Quanto invece alla prescrizione, essa si interrompe dal giorno di ricevimento della lettera di messa in mora e ritorna a decorrere nuovamente da capo per un ulteriore periodo di pari durata.

Infine, la messa in mora serve anche per trasferire sul debitore il rischio della successiva impossibilità sopravvenuta. Infatti, ove adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà comunque tenuto al risarcimento dei danni.

Dopo aver inviato la lettera di messa in mora, il creditore può rivendicare anche il diritto al risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo.

Elementi essenziali per una messa in mora valida ed efficace

Affinché la messa in mora possa avere valore, è necessario che il testo della comunicazione contenga:

  • dati del creditore e dati del debitore
  • l’indicazione del fatto che ha dato origine alla pretesa del creditore (ad esempio, la stipula di un contratto, un atto illecito, un sinistro stradale, ecc.);
  • l’indicazione esatta della prestazione inadempiuta (nel caso di somme di danaro, l’importo preciso del credito vantato);
  • il termine entro cui si chiede al debitore di adempiere;
  • l’avvertimento che, in difetto di adempimento, si procederà per le vie legali (questo elemento non è indispensabile, ma consigliato vivamente).

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